valutazione del valore diritto di superficie


 

Not. Filippo Magurno

 

Quanto al diritto di superficie ed al valore  bisogna tener presente che il legislatore - contrariamente a quanto ha previsto per l'usufrutto - non ha determinato criteri legali di valutazione.

 

Questo non vuol certo dire che il valore di inserire in un atto notarile per la costituzione di un diritto di superficie o per la cessione di una proprietà superficiaria sia identico al valore della piena proprietà.

 

Gli Organi della Amministrazione Finanziaria dovranno effettuare preventivamente la valutazione della piena proprietà ai sensi degli artt. 51 e 52, L.R., per poi definire il valore della superficie sulla base di chiteri non stabiliti da norme, ma ugualmente efficaci come il rapporto tra cubatura del diritto di superficie e cubatura realizzabile su terreno in piena proprietà.

 

Appare chiaro che tale rapporto dovrà essere ragguagliato alle singole situazioni di fatto esistenti nelle varie zone.

 

Una volta stabilito un rapporto (es. 30 - 40 -60% della piena proprietà  in relazione anche al fatto che il diritto di superficie venga costituito su un terreno agricolo od edificabile , questo stesso rapporto potrà essere legittimamente indicato nell'atto od utilizzato ai fini invim.

 

Quel che è certamente errato è dare alla superficie intesa come diritto di costruire e mantenere o come proprietà superficiaria lo stesso valore della proprietà piena.


Le percentuali che ho sopra riportato  scaturiscono dalle verifiche degli uffici fatte avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle divisioni ed alle perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni la data dei singoli atti.