valutazione del valore diritto di superficie
Not. Filippo Magurno
Quanto al diritto di superficie ed al valore
bisogna tener presente che il legislatore - contrariamente a quanto ha previsto
per l'usufrutto - non ha determinato criteri legali di valutazione.
Questo non vuol certo dire
che il valore di inserire in un atto notarile per la costituzione di un diritto
di superficie o per la cessione di una proprietà superficiaria sia identico al
valore della piena proprietà.
Gli Organi della Amministrazione Finanziaria dovranno effettuare preventivamente la valutazione della piena proprietà ai sensi degli artt. 51 e 52, L.R., per poi definire il valore della superficie sulla base di chiteri non stabiliti da norme, ma ugualmente efficaci come il rapporto tra cubatura del diritto di superficie e cubatura realizzabile su terreno in piena proprietà.
Appare chiaro che tale
rapporto dovrà essere ragguagliato alle singole situazioni di fatto esistenti
nelle varie zone.
Una volta stabilito un
rapporto (es. 30 - 40 -60% della piena proprietà in relazione anche al
fatto che il diritto di superficie venga costituito su un terreno agricolo od
edificabile , questo stesso rapporto potrà essere legittimamente indicato
nell'atto od utilizzato ai fini invim.
Quel che è certamente errato è dare alla superficie intesa come diritto
di costruire e mantenere o come proprietà
superficiaria lo
stesso valore della proprietà
piena.
Le percentuali che ho sopra riportato scaturiscono dalle verifiche
degli uffici fatte avendo riguardo ai trasferimenti a qualsiasi titolo, alle
divisioni ed alle perizie giudiziarie anteriori di non oltre tre anni la data
dei singoli atti.